(Pubblicata nel  Supplemento  n.  3  al  Bollettino  Ufficiale  della
     Regione Trentino-Alto Adige n. 7/I-II del 14 febbraio 2017) 
 
  (Omissis). 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
                            ha approvato 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  Modificazioni dell'art. 1 della legge provinciale sulle cave 2006 
 
  1. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale sulle cave  2006
le parole: «l'attivita' di ricerca e di coltivazione» sono sostituite
dalle  seguenti:  l'attivita'  di  ricerca,  di  coltivazione  e   di
lavorazione». 
  2. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale sulle cave  2006
le parole: «, e promuove la valorizzazione del distretto del  porfido
e delle pietre trentine» sono soppresse. 
  3. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale  sulle  cave
2006 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Questa legge valorizza il porfido e le pietre trentine come
materiali  di  elevata  qualita',  ottenuti  attraverso  processi  di
lavorazione sostenibili sotto il profilo ambientale ed  etico,  e  lo
sviluppo integrato delle filiere produttive locali.» 
  4. Nel comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale sulle cave  2006
le parole: «L'attivita' di ricerca e di coltivazione dei materiali di
cava ha come obiettivo la valorizzazione delle  risorse  provinciali»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «L'attivita'   di   ricerca,   di
coltivazione e di lavorazione dei materiali di cava si svolge». 
  5. Nel comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale sulle cave  2006
le parole: «, nonche' lo sviluppo integrato delle filiere  produttive
locali» sono soppresse.