(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 7/I-II del 14 febbraio 2017) (Omissis). IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazioni dell'art. 1 della legge provinciale sulle cave 2006 1. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «l'attivita' di ricerca e di coltivazione» sono sostituite dalle seguenti: l'attivita' di ricerca, di coltivazione e di lavorazione». 2. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «, e promuove la valorizzazione del distretto del porfido e delle pietre trentine» sono soppresse. 3. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale sulle cave 2006 e' inserito il seguente: «1-bis. Questa legge valorizza il porfido e le pietre trentine come materiali di elevata qualita', ottenuti attraverso processi di lavorazione sostenibili sotto il profilo ambientale ed etico, e lo sviluppo integrato delle filiere produttive locali.» 4. Nel comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «L'attivita' di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava ha come obiettivo la valorizzazione delle risorse provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «L'attivita' di ricerca, di coltivazione e di lavorazione dei materiali di cava si svolge». 5. Nel comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: «, nonche' lo sviluppo integrato delle filiere produttive locali» sono soppresse.